In data 21 marzo 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 21/2022 il quale, tra le altre cose, reca alcune modifiche al Decreto Legge n. 21/2012, successivamente convertito nella Legge n. 56/2012 (c.d. “Decreto Golden Power”), che disciplina gli speciali poteri di controllo ed intervento del governo italiano per quanto riguarda gli investimenti stranieri in Italia.
Le modifiche apportate alla normativa in materia di golden power tengono conto delle crescenti tensioni geopolitiche a livello internazionale e sono volte a rafforzare la protezione delle attività strategiche nazionali, considerando l’accresciuta strategicità di alcuni settori (e.g., tecnologia 5G) e la necessità di razionalizzare i processi di controllo.
Le principali misure introdotte dal Decreto Legge n. 21/2022, in vigore dal 22 marzo 2022, sono sintetizzate di seguito.
- Settore della difesa e sicurezza
In relazione ai settori della difesa e della sicurezza nazionale, il Decreto Golden Power è modificato al fine di ricomprendere tra le operazioni oggetto di notifica, oltre alle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, acquisizioni, ecc.) concernenti imprese che svolgono attività di rilevanza strategica nel settore della difesa e sicurezza, anche quelle più genericamente aventi per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi, o l’assegnazione degli stessi a titolo di garanzia.
Tale emendamento sostanzialmente allinea le fattispecie sottoposte a obbligo di notifica in materia di difesa e sicurezza a quelle previste per gli altri settori strategici (di cui all’art. 2 del Decreto Golden Power).
- Settore delle tecnologie 5G e cloud
I servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G (art. 1-bis del Decreto Golden Power) sono qualificati come attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale e ricadono pertanto nel novero dell’art. 1 del Decreto Golden Power. Ulteriori attività soggette a tale qualifica potranno inoltre essere individuate con Decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Con riguardo agli obblighi di notifica, l’operatore che intenda acquisire beni o servizi relativi alle attività legate alla tecnologia 5G (o alle ulteriori attività individuate con Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri) dovrà notificare preventivamente un piano annuale relativo all’operazione, indicando, tra le altre cose, una lista dei fornitori attuali e potenziali e un’informativa completa circa i contratti in corso e le prospettive di sviluppo della rete 5G. Anche in questo caso, la definizione della disciplina più dettagliata è rimessa ad un Decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei Ministri.
In aggiunta a quanto precede, è espressamente previsto in capo ai soggetti notificanti, l’obbligo di produrre relazioni semestrali in seguito all’esercizio dei poteri speciali.
La violazione dell’obbligo di notifica è punita con la nullità dei contratti conclusi tra le parti e con una sanzione pecuniaria fino al 3% del fatturato del soggetto tenuto alla notifica, oltre alla possibilità per l’autorità di ordinare alle parti coinvolte il ripristino della situazione ex quo ante l’esecuzione dell’atto soggetto a notifica.
- Stabilizzazione di alcune previsioni del regime emergenziale
Con il Decreto Legge n. 23/2020 (successivamente convertito nella Legge n. 40/2020), per fronteggiare il rischio di acquisizioni, da parte di soggetti stranieri, di imprese strategiche in difficoltà per la crisi economica causata dell’emergenza sanitaria covid-19, il governo italiano ha temporaneamente esteso il regime di golden power – con particolare riferimento ai settori strategici di cui all’art. 2, co. 1 e 1-ter, del Decreto Golden Power – al fine di esercitare un maggiore controllo attraverso i suoi poteri speciali di screening.
A seguito di successivi rinvii, il suddetto regime emergenziale è stato esteso fino al 31 dicembre 2022.
Alcune delle norme provvisoriamente disposte dalla normativa emergenziale sono state confermate e recepite nel regime normativo ordinario previsto dal Decreto Golden Power. In particolare, troveranno applicazione anche oltre il termine del 31 dicembre 2022:
- l’obbligo di notifica delle acquisizioni di minoranza (sopra il 10%, 15%, 20% e 25%) da parte di operatori extra-UE; e
- l’obbligo di notifica delle acquisizioni di partecipazioni di controllo da parte di operatori intra-UE (anche italiani) nel caso in cui l’acquisizione si riferisca ad alcuni specifici settori strategici (i.e., settori dell’energia, comunicazione, trasporti, salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio ed assicurativo).
- Aspetti procedurali e amministrativi
Al fine di razionalizzare il procedimento e garantire certezza nell’applicazione della disciplina del golden power sono introdotti:
- una procedura semplificata per i casi in cui il gruppo di coordinamento decida all’unanimità di non esercitare i poteri speciali; e
- meccanismi di pre-notifica, mediante i quali sarà possibile ricevere chiarimenti dall’autorità competente in merito all’applicabilità della normativa golden power e alle prospettive di autorizzazione di una data operazione, prima che la stessa sia posta in essere.
La definizione delle modalità e dei termini per l’esercizio delle suddette procedure è demandata ad apposito Decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Viene inoltre espressamente prevista e disciplinata la notifica congiunta da parte degli attori coinvolti in un’operazione rilevante. Tale modalità, già largamente adottata nella prassi applicativa, è ora individuata come soluzione preferibile, al fine di favorire la contestuale partecipazione di tutte le parti coinvolte alle procedure di controllo.
Laddove non si proceda con una notifica congiunta, in capo alla parte notificante sorgerà l’obbligo di comunicare l’avvenuta notifica (ed i relativi dettagli) alle altre parti coinvolte, che potranno così intervenire nel procedimento.

Eugenio Bettella
e.bettella@bergsmore.com

Francesca Baccara
f.baccara@bergsmore.com