Il 13 settembre 2022, il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione sulla “Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010”, adottata dalla Commissione il 17 novembre 2021 e sulla quale il Consiglio dell’Unione europea si era espresso (“Orientamento generale”) lo scorso 28 giugno 2022.
Prosegue in tal modo il percorso intrapreso dal legislatore europeo per l’approvazione della sopracitata Proposta di Regolamento, che ha come obiettivo quello di evitare che siano immessi sul mercato dell’Unione Europea o esportati dall’Unione Europea materie prime/prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale. Si punta a raggiungere tale obiettivo ponendo, a carico di operatori e commercianti (che non siano PMI), una serie di adempimenti e, in particolare, l’obbligo di due diligence, vale a dire l’obbligo di verificare che le materie prime/i prodotti rientranti nell’ambito applicativo della Proposta siano per l’appunto deforestation free commodities/products. L’obbligo di due diligence consta, in linea di principio, di tre steps: 1) quello della raccolta di tutte le informazioni e i documenti richiesti; 2) quello della identificazione e valutazione del rischio di non conformità delle materie prime interessate e/o dei prodotti interessati, da condurre sulla base delle informazioni raccolte e alla luce della pertinente criteriologia; e, in ultimo, 3) quello dell’adozione di misure di attenuazione del rischio adeguate a ridurre l’identificato rischio ad un livello trascurabile, a meno che il rischio identificato non sia risultato essere già di tale livello.
Tra le principali novità che emergono dalla lettura della versione della Proposta di Regolamento, da ultimo emendata dal Parlamento europeo, si segnalano quelle di seguito sintetizzate.
- Ampliamento/rimodulazione dell’ambito di applicazione della Proposta di Regolamento
Se la versione della Proposta licenziata dalla Commissione aveva riguardo a sei materie prime (vale a dire bovini, cacao, caffè, olio di palma, soia e legno) e ai prodotti di cui all’allegato I, contenenti o nutriti/realizzati con tali materie prime, quella approvata dal Parlamento europeo farebbe registrare un significativo ampliamento del perimetro applicativo dell’emananda disciplina. Quest’ultima vede infatti annoverati ora (cfr. emendamento 83) «bovini, suini, ovini e caprini, pollame, cacao, caffè, olio di palma e prodotti a base di olio di palma, soia, granturco, gomma e legno (le “materie prime interessate”) e prodotti, inclusi il carbone di legna e i prodotti di carta stampata, che contengono le materie prime interessate o che sono stati nutriti o realizzati usando tali materie prime (i “prodotti interessati”), elencati nell’allegato I», il quale è stato fatto oggetto, a sua volta, delle opportune integrazioni (solo a titolo esemplificativo, pneumatici nuovi, rigenerati o usati, di gomma).
La rimodulazione dell’ambito applicativo della Proposta passa anche attraverso una più puntuale definizione dei termini di cui all’art. 2, tra cui quelli di deforestazione, deforestazione zero, degrado forestale, prodotti non conformi e l’aggiunta di nuove definizioni. In particolare, per “deforestazione zero”, in base al nuovo testo, saranno da intendere le materie prime e i prodotti interessati, compresi quelli usati per i prodotti interessati o in essi contenuti, prodotti su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione e che non hanno causato degrado forestale o conversione delle foreste o non vi hanno contribuito dopo il 31 dicembre 2019 ( e non più dopo il 31 dicembre 2020) e per “prodotti non conformi” le materie prime e i prodotti interessati che non sono stati prodotti “a deforestazione zero” o in modo conforme alle leggi e alle norme pertinenti, incluse quelle sui diritti delle popolazioni indigene, sui diritti di proprietà fondiaria delle comunità locali e sul diritto al consenso libero, previo e informato, e che non sono stati oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza accurata (cfr., rispettivamente, emendamenti 95 e 98).
- Diritti umani e diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali
Fil rouge che connota gli interventi emendativi del Parlamento europeo è l’accentuazione del riferimento alla tutela dei diritti umani e l’inedito riferimento, in più parti del nuovo testo della Proposta, ai diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali (cfr., ad esempio, emendamenti 100 e ss.)
- Ispessimento degli obblighi a carico degli operatori/commercianti non PMI
In base al testo emendato adottato in prima lettura dal Parlamento, gli obblighi a carico degli operatori – vale a dire qualsivoglia persona fisica o giuridica che nel corso di un’attività commerciale immette le materie prime e i prodotti interessati sul mercato dell’Unione o li esporta da tale mercato – e commercianti non PMI – vale a dire qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dall’operatore, che nel corso di un’attività commerciale mette a disposizione sul mercato dell’Unione le materie prime e i prodotti interessati – risultano ulteriormente ispessiti. In particolare, si segnala un’estensione degli obblighi informativi a carico degli operatori/commercianti non PMI, che vede questi ultimi, ora, tenuti a raccogliere, organizzare e conservare non solo informazioni adeguate e verificabili in merito al fatto che le materie prime/prodotti interessati siano a deforestazione zero, ma, altresì e tra le altre, informazioni adeguate e verificabili, ottenute mediante audit indipendenti e opportuni processi di consultazione, secondo cui l’area adibita alla produzione delle materie prime/prodotti interessati non sia oggetto di alcuna rivendicazione basata su diritti fondiari delle popolazioni indigene, diritti fondiari consuetudinari o altri diritti fondiari legittimi né di controversie in merito all’uso, alla proprietà o all’occupazione di tale area e informazioni adeguate e verificabili che rendano note le opinioni delle popolazioni indigene, delle comunità locali e di altri gruppi che rivendicano diritti fondiari in relazione all’area adibita alla produzione delle materie prime/prodotti interessati in merito alla produzione delle materie prime/prodotti interessati (cfr. emendamenti 125 e 126). In coerenza con ciò, la valutazione dei rischi dovrà essere condotta dagli operatori e commercianti non PMI assumendo a riferimento anche gli ulteriori seguenti criteri: presenza di popolazioni vulnerabili, popolazioni indigene, comunità locali e altri titolari di diritti fondiari consuetudinari nel paese o nella parte di esso in cui avviene la produzione della materia prima interessata o del prodotto interessato; esistenza di rivendicazioni o di controversie riguardanti l’uso, la proprietà o l’esercizio dei diritti fondiari consuetudinari nell’area adibita alla produzione delle materie prime o dei prodotti interessati, formalmente registrate o meno; preoccupazioni inerenti al paese di produzione e di origine o a parti di esso, ad esempio livello di corruzione, diffusione di pratiche di falsificazione di documenti e dati, assenza o violazione dei diritti fondiari e dei diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali o carenze nell’applicazione della legge riguardo a tali diritti, conflitti armati o esistenza di sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell’Unione europea; complessità della catena di approvvigionamento, in particolare difficoltà nel risalire all’appezzamento in cui sono stati prodotti le materie prime e/o i prodotti o norme nazionali in materia di protezione dei dati che vietano la trasmissione di tali dati; rischio di commistione con prodotti di origine sconosciuta o che sono stati prodotti in una zona in passato o tuttora oggetto di deforestazione, degrado forestale o conversione delle foreste nonché di violazioni del diritto pertinente; esito dei dialoghi multipartecipativi cui le parti interessate, come i piccoli proprietari terrieri, le PMI, le popolazioni indigene e le comunità locali, sono state invitate a partecipare attivamente (cfr. emendamenti 131 e ss.).
Si fa inoltre carico agli operatori di adottare le misure necessarie al fine di: (a) stabilire un dialogo significativo con i portatori di interessi vulnerabili, quali i piccoli proprietari terrieri, le popolazioni indigene e le comunità locali, nella sua catena di approvvigionamento; (b) garantire che tali portatori di interessi vulnerabili ricevano un’assistenza adeguata e un’equa remunerazione per quanto concerne la conformità alle norme delle loro materie prime e dei loro prodotti, con particolare riferimento all’obbligo di geolocalizzazione, e assicurare che i costi derivanti dall’attuazione del presente regolamento siano equamente distribuiti tra i diversi attori della catena del valore; e c) assicurare l’attuazione degli impegni concordati garantendo che siano affrontati gli effetti negativi sui portatori di interessi vulnerabili identificati (cfr. emendamento 114).
- Obblighi a carico degli istituti finanziari
Altro elemento di novità che caratterizza il testo emendato della Proposta è quello per cui esso, a dispetto del precedente, stabilisce obblighi anche per gli istituti finanziari aventi sede oppure operanti nell’Unione che forniscono servizi finanziari a persone fisiche o giuridiche le cui attività economiche consistono o sono collegate alla produzione, alla fornitura, all’immissione sul mercato dell’Unione o all’esportazione da tale mercato di materie prime e di prodotti interessati, prevedendo che:
- gli istituti finanziari forniscono servizi finanziari ai clienti solo quando stabiliscono che esiste soltanto un rischio trascurabile che i servizi in questione possano fornire sostegno, direttamente o indirettamente, ad attività che contribuiscono alla deforestazione, al degrado forestale o alla conversione delle foreste (cfr. emendamento 105);
- gli istituti finanziari raccolgono le informazioni, i documenti e i dati che dimostrano che la prestazione di servizi finanziari ai clienti è conforme alle previsioni dell’emananda disciplina (cfr. emendamento 127);
- gli istituti finanziari esercitano essi stessi la dovuta diligenza prima di fornire servizi finanziari a clienti le cui attività economiche consistono o sono collegate al commercio o all’immissione sul mercato delle materie prime e dei prodotti interessati e questo anche in relazione a clienti con cui gli istituti finanziari abbiano instaurato un rapporto commerciale continuativo prima dell’entrata in vigore della nuova futura disciplina (cfr. emendamento 148);
- gli istituti finanziari verificano e analizzano le informazioni raccolte e qualsiasi altra documentazione pertinente e, su tale base, effettuano una valutazione del rischio volta a stabilire se sussiste il rischio che la prestazione di servizi finanziari a un cliente non sia conforme all’emananda disciplina, con divieto di fornire servizi finanziari al cliente interessato laddove l’istituto finanziario non sia in grado di dimostrare che il rischio di non conformità è trascurabile (cfr. emendamento 149).
- Irrigidimento del sistema sanzionatorio
A conclusione della carrellata delle principali modifiche apportate dal Parlamento europeo al testo della Proposta approvato dalla Commissione, merita segnalare quelle che hanno riguardato l’apparato sanzionatorio.
Nello specifico, quest’ultimo viene a esibire una rinnovata rigidità sia per effetto del previsto aumento del minimo del limite edittale massimo delle sanzioni pecuniarie – che passa dal 4% all’8% del fatturato annuo dell’operatore o del commerciante nell’Unione – sia per effetto del moltiplicarsi delle conseguenze sanzionatorie ricollegate alla violazione delle disposizioni del futuro Regolamento. In effetti, ferme restando la confisca delle materie prime e dei prodotti interessati, la confisca dei proventi ottenuti dall’operatore e/o dal commerciante grazie a operazioni aventi ad oggetto le materie prime e i prodotti interessati e l’esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico, sono ora previsti anche: 1) l’obbligo di ripristinare la situazione ambientale; 2) l’obbligo di risarcire i danni causati a una persona fisica o giuridica che l’esercizio della dovuta diligenza avrebbe evitato; 3) l’esclusione temporanea dall’accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di appalto, sovvenzioni e concessioni; 4) il divieto temporaneo o permanente di immettere o mettere a disposizione sul mercato dell’Unione le materie prime interessate e i prodotti interessati, o di esportarli, in caso di violazione grave o di recidività; 5) il divieto di ricorrere alla procedura semplificata di dovuta diligenza in caso di violazione grave o di recidività (cfr. emendamenti 188 e ss.)
Ancora, è stato previsto che gli operatori e i commercianti inottemperanti e le sanzioni loro applicate siano comunicati dagli Stati membri alla Commissione europea, la quale pubblica un elenco degli operatori e commercianti interessati. Tale elenco è messo a disposizione del pubblico sul sito web della Commissione ed è regolarmente aggiornato (cfr. emendamento 194).
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Cosa dobbiamo attenderci a questo punto?
Ora spetterà al Consiglio dell’Unione europea pronunciarsi sul testo licenziato dal Parlamento europeo.
Il Consiglio potrà decidere di accettare la posizione del Parlamento, nel qual caso l’atto legislativo sarà da intendere come adottato; oppure modificare la posizione del Parlamento, nel qual caso la Proposta tornerà al Parlamento per una seconda lettura.
L’iter approvativo della Proposta di Regolamento seguirà poi le ulteriori fasi in cui si articola la procedura ordinaria di codecisione.
Nella migliore, forse troppo ottimistica, delle ipotesi, la Proposta potrebbe essere adottata entro l’anno in corso o, al più, nel primo scorcio del 2023.

Eugenio Bettella
e.bettella@bergsmore.com

Luisa Romano
l.romano@bergsmore.com