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Agevolazioni e incentivi agli investimenti in start-up e PMI innovative



Oggi, 22 novembre 2024, entra in vigore la Legge n. 162/2024 (“Legge”), recante importanti novità per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle PMI innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.


Agevolazioni fiscali per gli investimenti in start-up innovative erano già previste e normate dall’articolo 29-bis del D.L. n. 179/2012, ai sensi del quale è prevista la detraibilità dall’imposta sul reddito delle persone fisiche di un importo pari al 50% della somma investita dal contribuente (fino ad un massimo di Euro 100.000 in ciascun periodo d’imposta) in start-up innovative, laddove l’investimento sia mantenuto per almeno 3 anni.


La novità, prevista dall’articolo 2 della Legge, consiste nella possibilità di fruire di un credito d’imposta, qualora la detrazione superi l’imposta lorda dovuta, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi. Tale credito potrà essere utilizzato o in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione e potrà essere fruito nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione e nei periodi di imposta successivi.


Altra rilevante novella è prevista dall’articolo 4 della Legge, che prevede l’esenzione da imposizione fiscale delle plusvalenze derivanti dalla vendita di quote in start-up e PMI. L’agevolazione ha come destinatari gli organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start-up e PMI innovative.


Per poterne usufruire le quote o le azioni devono essere acquistate entro il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno 3 anni.


La Legge include ulteriori disposizioni volte al comune obiettivo di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche tramite lo sviluppo del mercato italiano dei capitali.


In questo senso, la Legge, modificando l’articolo 27 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), estende l’operatività del Patrimonio Destinato, istituito ai sensi del Decreto Rilancio quale strumento straordinario e a carattere temporaneo, costituito da Cassa Depositi e Prestiti e alimentato da beni e rapporti giuridici del Ministero dell’Economia e delle Finanze, destinato all’attuazione di interventi e operazioni di sostegno e rilancio della filiera imprenditoriale italiana a seguito della crisi pandemica.


Alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge, il Patrimonio Destinato, limitatamente all’operatività a condizioni di mercato, potrà intervenire anche tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione e istituiti in Italia e gestiti da società per la gestione del risparmio autorizzate ex articolo 34 del TUF o da gestori autorizzati ai sensi degli articoli 41-bis, 41-ter e 41-quater del TUF.


La politica d’investimento delle suddette società per la gestione del risparmio o gestori autorizzati dovrà essere coerente con le finalità del Patrimonio Destinato e rispettare determinate condizioni - segnatamente:


a)    investire prevalentemente in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti di medio-piccola capitalizzazione con sede legale, o significativa e stabile organizzazione, in Italia, anche con fatturato annuo inferiore a Euro 50 milioni;

b)    per la quota non prevalente, ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di portafoglio e liquidità, possono investire, secondo limiti, criteri e condizioni stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 26/2021 recante il regolamento degli investimento del Patrimonio Destinato (“Regolamento”), in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia;

c)     possono investire anche in titoli di debito emessi dall’Italia, dai Paesi UE nell’eurozone e dalla Commissione europea, nei limiti del Regolamento;

d)    la quota del Patrimonio Destinato negli organismi è limitata a 49% del patrimonio complessivo dell’organismo di investimento collettivo del risparmio, col il restante sottoscritto da investitori privati alle stesse condizioni.


Un’ultima novità di rilievo, introdotta ai sensi dell’articolo 5 della Legge, riguarda l’innalzamento, da Euro 25 milioni a Euro 50 milioni, del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice. La modifica è volta ad aumentare le risorse disponibili per gli investimenti in start-up e PMI innovative ed il relativo accesso.



Autore: Avv. Francesca Baccara

Contatto:  Avv. Francesca Baccara  f.baccara@bergsmore.com

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