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COMPETITION ACT 2023: L’UGANDA VERSO LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CONCORRENZA



Il 2 febbraio 2024, con l’approvazione da parte del Presidente Museveni del Competition Act, 2023 (il “Competition Act”), l’Uganda ha dato vita alla tanto attesa riforma in materia di antitrust, emanando un unico testo normativo capace di raccogliere principi e norme di diritto volte tutelare la struttura concorrenziale del mercato, nell’interesse di imprese e consumatori.


Oggi, diversamente da quanto accadeva in passato quando la disciplina della concorrenza in Uganda veniva rimessa alla definizione di singole discipline di settore – ad esempio, la normativa bancaria, dell’energia o delle telecomunicazioni – le società locali e straniere che vogliono espandere il proprio business o affacciarsi al mercato ugandese possono ritrovare, in un unico atto, le disposizioni specificamente volte alla regolamentazione della concorrenza in via trasversale.


Il Competition Act è infatti stato adottato con lo scopo di promuovere il corretto svolgimento della concorrenza e contrastare quelle pratiche che incidono negativamente su di essa. A tal fine, il Competiton Act proibisce:

  • le pratiche e gli accordi anticoncorrenziali;

  • l’abuso di posizione dominante;

  • le operazioni straordinarie di M&A e le costituzioni di joint venture societarie che producono effetti negativi sulla concorrenza.


Con riferimento alla prima categoria, similmente a quanto previsto a livello europeo, il Competiton Act individua quali pratiche commerciali e accordi anticoncorrenziali: da un lato, le pratiche concordate e gli accordi orizzontali mediante i quali soggetti operanti allo stesso livello di mercato e potenzialmente in concorrenza tra loro, concordano, ad esempio, la fissazione dei prezzi di rivendita, la limitazione della produzione di beni da rivendere sul mercato o la limitazione degli investimenti in campo R&D, nonché la partecipazione a gare d’appalto secondo schemi giuridici e negoziali che, di fatto, risultano collusivi nei confronti di altri partecipanti; dall’altro lato, le pratiche concordate e gli accordi verticali attraverso cui soggetti che operano a livelli distinti della catena produttiva (ad esempio, produttore e distributore) si accordano al fine di concordare i prezzi di rivendita dei beni sul mercato ovvero a garantire un monopolio di fatto su determinati territori, dando vita a regimi di fornitura e/o distribuzione in esclusiva, fortemente lesivi per i competitor e quindi, in ultima battuta, per i consumatori finali.


Per quanto concerne la seconda categoria, la norma di nuovo conio vieta l’abuso della posizione dominante, ossia l’adozione, da parte di quei soggetti che detengono una quota di mercato rilevante, di pratiche che hanno l’effetto di escludere dal mercato i concorrenti. Si noti che, discostandosi dagli standard individuati a livello europeo, ove la quota di mercato richiesta affinché un soggetto venga ritenuto detentore di una posizione dominante è fissata indicativamente al 40%, il Competition Act fissa tale soglia al 30%.


Riguardo la terza categoria di condotte proibite dal Competition Act, ovverosia le operazioni straordinarie (i.e., fusioni, acquisizioni o costituzioni di joint venture) che producono effetti negativi sulla concorrenza, la nuova norma predispone, sulla scia di altri legislatori nazionali e sovranazionali, un meccanismo di controllo ex ante per cui sorge sulle società che intendono effettuare tali operazioni un obbligo di darne comunicazione al Ministry of Trade. Tale comunicazione deve essere effettuata dal soggetto che tramite l’operazione acquisisce una posizione di controllo nella nuova entità così costituita o acquisita, i.e., esercita almeno il 49% dei diritti di voto, ha diritto a nominare più di metà dei membri dell’organo amministrativo ed esercita il controllo degli affari dell’impresa.


Nel quadro così delineato permangono tuttavia alcuni aspetti problematici. Infatti, da un lato, non sono stati in alcun modo definiti i rapporti tra il Competition Act e le discipline della concorrenza vigenti a livello regionale (i.e., quelle adottate dal Common Market for Eastern and Southern Africa e dall’East African Community); dall’altro, sebbene vi siano state proposte parlamentari in merito, non è stata istituita un’autorità indipendente ad hoc, preposta alla verifica del rispetto delle disposizioni individuate dal Competition Act.


Pertanto, nonostante il Competition Act rappresenti un primo tassello fondamentale per garantire il corretto funzionamento delle dinamiche concorrenziali del mercato e, conseguentemente, sostenere la crescita economica del Paese, si auspica un intervento per colmare le lacune che ancora permangono, al fine di dare vita ad un quadro normativo il più completo e organico possibile.

 


Autore:  Marta Sartori

Contatto:  Avv. Anna Francesca Morsoletto   a.morsoletto@bergsmore.com

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