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EXPORT VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA: ULTIMI GIORNI DI BOOSTER PERIOD PER L'ESPORTAZIONE DEI BENI ATTI A CONTRIBUIRE AL RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ INDUSTRIALI RUSSE

L’articolo 3 duodecies del Regolamento (UE) n. 833/2014 (“Regolamento”) prevede il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, i beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe ed all’allegato XXIII del Regolamento. A tale divieto si associano anche quelli relativi alla prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o di altri servizi, nonché alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria, connessi ai beni summenzionati.

Tuttavia, tali divieti non trovano applicazione all’esecuzione, entro e non oltre il 10 luglio 2022, di contratti conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.

Tra i numerosissimi beni elencati all’allegato XXIII troviamo diverse sostanze chimiche, tubi, prodotti laminati, trasformatori e trattori.

Si ricorda che la violazione del regime sanzionatorio nei confronti della Federazione Russa comporta profili di responsabilità e sanzioni di natura amministrativa e penale.

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