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ITALIA - RIFORMA DEL CODICE DEL CONSUMO A TUTELA DEI CONSUMATORI EUROPEI


Sempre più spesso il nostro legislatore è chiamato dalle istituzioni europee ad intervenire con riforme puntuali, volte ad aumentare il bacino dei diritti e delle garanzie a favore di soggetti svantaggiati rispetto alle controparti commerciali, a cui pare necessario garantire, di default, una tutela maggiore.


Tra queste categorie di soggetti, spiccano senza dubbio i clienti consumatori, vale a dire gli individui che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale che, a partire dal 2005, godono di una tutela particolare e più ampia rispetto a quella garantita delle comuni norme civilistiche, grazie alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 206/2005, cd. codice del consumo.


Proprio il D. Lgs. n. 206/2005 è stato interessato da una recentissima riforma, già entrata in vigore lo scorso 1° Gennaio, che ha modificato profondamente alcuni aspetti del codice del consumo, esponendo produttori e venditori che hanno rapporti diretti o indiretti con i clienti consumatori a rischi di varia natura, sia operativa che giuridica.


Ratio posta alla base predetta riforma, introdotta dal D. Lgs. n. 170/2021 in attuazione della Direttiva UE n. 2019/771, è la volontà dell’Unione Europea di uniformare le tutele contrattuali previste all’interno degli ordinamenti di ciascuno Stato membro, al fine di aumentare la fiducia di clienti consumatori e delle piccole e medie imprese nei confronti del mercato digitale, e dunque, favorire lo scambio intra-frontaliero di beni e servizi.


A tal fine, il legislatore ha riformato il Capo I del Titolo III del codice del consumo, intervenendo in materia di garanzie, responsabilità di venditori e produttori, nonché rimedi posti a disposizione dei clienti consumatori in caso di vendita di prodotti non conformi.


Sebbene la riforma non abbia apportato profondi stravolgimenti al sistema di diritti garantito nel periodo pre-riforma, già frutto di recepimento di una normativa di matrice comunitaria, appare chiaro che il D. Lgs. n. 170/2021 sia portatore di un nuovo metodo di protezione dei clienti consumatori, facente leva:


  • sull’introduzione di nuove e più specifiche definizioni giuridiche, tra tutte quella di conformità del prodotto, capaci di garantire maggiore chiarezza e certezza giuridica soprattutto nel frequente caso di vendite a catena;

  • sull’estensione dell’applicabilità delle norme novellate a contenuti digitali oggetto di contratti di servizi e previsione della relativa disciplina in caso di responsabilità da mancata o errata installazione degli stessi o di eventuali aggiornamenti;

  • su una descrizione più analitica dei rimedi posti a favore del cliente consumatore in caso di difetto di conformità del bene, che rimangono comunque gli stessi previsti dalla normativa pre-riforma – riparazione o sostituzione del bene, riduzione del prezzo e risoluzione del contratto);

  • su una più ampia possibilità per il consumatore di avvalersi della garanzia, posto il venir meno dell’obbligo di denuncia dei vizi di non conformità, a pena di decadenza, entro due mesi dalla scoperta.

Da un punto di vista pratico, quindi, tale riforma impone una revisione dei termini contrattuali non solo a tutti coloro che a partire dal 1° Gennaio 2022 concluderanno, direttamente o indirettamente – ad esempio per il tramite di agenti di commercio, promoter o broker – contratti di compravendita di beni di consumo o di prestazione di servizi digitali nei confronti di clienti consumatori, ma anche ai produttori di detti beni, i quali dovranno, al più presto, adattare la propria documentazione contrattuale, tecnica e pubblicitaria al fine di diminuire il rischi di eventuali possibili controversie contro i propri distributori o rivenditori.


La riforma ha infatti confermato il diritto del venditore finale che abbia ottemperato alle richieste del consumatore di cui al precedente punto 3, di agire in regresso, entro un anno dall’esecuzione della prestazione, nei confronti della persona responsabile della non conformità che faccia parte della catena di vendita, al fine di ottenere la reintegrazione di quanto prestato.


A ciò si aggiunga che ai sensi del novellato articolo 135-sexies, le norme di nuova introduzione hanno carattere imperativo e pertanto non possono essere oggetto di una deroga in peius per volontà delle parti, neppure nel caso di applicabilità della legge straniera al rapporto contrattuale. Ne consegue che tutti i diritti introdotti dalla riforma del codice del consumo non dovranno essere garantiti solamente qualora il consumatore sia un cittadino italiano o la legge applicabile al contratto sia quella italiana, bensì ogni qualvolta il consumatore presenti uno stretto collegamento (i.e. domicilio o residenza) con il territorio di uno degli Stati membri dell’Unione Europea.

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