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LA “PATENTE A PUNTI” NEI CANTIERI EDILI ED IL MODELLO 231



Il Consiglio dei Ministri ha varato lo schema di Decreto-legge sul PNRR (“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”) che introduce una serie di provvedimenti, tra cui alcune norme per la tutela dei lavoratori.


In particolare, è stato introdotto – a far data dal prossimo 1° ottobre - un meccanismo di prevenzione nei cantieri edili con l’introduzione di un sistema di “patente a punti” che si prefigge l’obiettivo di contrastare il lavoro sommerso, nonché attenzionare gli aspetti di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.


Il provvedimento prevede che, le imprese e i lavoratori autonomi, per poter operare nei cantieri temporanei o mobili per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile (opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime ed idroelettriche, impianti elettrici, etc.) saranno tenuti al possesso della nuova “patente digitale” che prevede di default 30 crediti iniziali, che sarà rilasciata dalla sede territorialmente competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.


La “patente digitale” potrà essere rilasciata a condizione che le imprese o i lavoratori autonomi siano in possesso dei seguenti requisiti: (i) Iscrizione alla Camera di commercio industria e artigianato; (ii) adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. 81/08 da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa; (iii) essere in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità (DURC); (iv) essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); nonché (v) essere in possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).


La norma prevede che i punti verranno decurtati – al pari del meccanismo della patente di guida – in caso di specifiche violazioni di cui all’allegato n. I del D.lgs. 81/08, accertate dalle Autorità competenti. Nel caso in cui la soglia vada al di sotto dei 15 punti, scatterà per il titolare della patente l’inibizione automatica all’accesso da parte degli operatori ai cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lettera a), fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti.


In particolare, la decurtazione dei punti è correlata alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo, come segue: (i) accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I: 10 crediti; (ii) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: 7 crediti; (iii) provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 5 crediti; (iv) riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata: la morte: 20 crediti; un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: 15 crediti; un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: 10 crediti.


Oltre alla decurtazione dei punti, le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 saranno soggetti a sanzioni amministrative che vanno da euro 6.000,00 a euro 12.000. Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti.


Inoltre, nei casi di infortunio mortale o di inabilità permanente come conseguenza dell’incidente, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di 12 mesi”.


A tale ultimo riguardo, sarebbe stato preferibile evitare una così ampia discrezionalità da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro nel definire i criteri, le procedure ed i termini del provvedimento di sospensione, anche per evitare – com’è successo in passato - la mancata applicazione di quanto previsto nella precedente formulazione dell’art. 14 D.lgs. 81/08.


Attraverso un sistema di incentivazione delle imprese o dei lavoratori virtuosi, i punti della patente potranno essere “recuperati” (ove fossero stati decurtati), oppure aumentati rispetto a quelli originari (entro il limite massimo di 15 punti), in segno di valorizzazione della cultura della sicurezza e della prevenzione all’interno dei luoghi di lavoro. Inoltre, al decorrere di due anni dalla data del rilascio, la patente – in assenza di decurtazioni – sarà automaticamente incrementata di 1 credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di 10 crediti.


Infine, è prevista l’attribuzione di altri 5 crediti in favore delle imprese che abbiano adottato un Modello organizzativo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.



Autore: Avv. Eduardo Guarente

Contatto:  Avv. Eduardo Guarente  e.guarente@bergsmore.com

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