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REGOLAMENTO (UE) N. 2023/1115: la supply chain di fronte alla sfida della deforestazione zero



Recentemente l’Unione Europea ha aggiunto un nuovo tassello al puzzle normativo in tema di sostenibilità – il Regolamento (UE) n. 2023/1115 (di seguito, anche “Regolamento”) – con lo scopo dichiarato di contrastare la deforestazione, il degrado forestale, la perdita di biodiversità e le emissioni di gas a effetto serra, ai quali contribuirebbero il consumo e la produzione di caffè, legno, palma da olio, bovini, gomma, cacao, e soia (c.d. materie prime interessate).


Il Regolamento prevede, nello specifico, norme relative all’immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione Europea, nonché all’esportazione dall’Unione Europea, delle materie prime interessate e di numerosi prodotti da esse derivati elencati nell’allegato I al Regolamento  – a titolo esemplificativo, imballaggi e mobili di legno, cuoi e pelli di bovini, cioccolata e pneumatici di gomma  – che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando le materie prime interessate (c.d. prodotti interessati). Tali norme interessano in particolare:


  • gli «operatori», vale a dire persone fisiche o giuridiche che nel corso di un’attività commerciale mettono per primi a disposizione una materia prima interessata o un prodotto interessato sul mercato dell’Unione Europea (i.e. immettono) o li esportano;

  • i «commercianti», in altri termini persone fisiche o giuridiche che, nella catena di approvvigionamento e nel corso di un’attività commerciale, mettono a disposizione materie prime e prodotti interessati sul mercato dell’Unione Europea per la distribuzione, il consumo o l’uso, a titolo oneroso o gratuito, ai fini della trasformazione, della distribuzione a consumatori commerciali (B2B) o non commerciali (B2C) o per uso nell’attività degli operatori o commercianti stessi.  


A seconda dei requisiti dimensionali degli operatori e commercianti – che vengono distinti tra operatori non PMI e commercianti non PMI e operatori PMI e commercianti PMI –, il Regolamento prevede obblighi e tempistiche di entrata in vigore differenti[1].


In particolare, a partire dal 30 dicembre 2024, gli operatori e commercianti, gli uni e gli altri, non PMI non potranno immettere sul mercato europeo o ivi mettere a disposizione materie prime interessate e/o prodotti interessati a meno che dette materie prime interessate e prodotti interessati non rispettino i requisiti previsti dall’art. 3 del Regolamento.  


Tale articolo dispone che le materie prime interessate e i prodotti interessati debbono rispettare le seguenti condizioni:


  1. essere a deforestazione zero, vale a dire debbono essere stati prodotti, fabbricati, raccolti, nutriti su terreni non oggetto di deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020;

  2. rispettare la legislazione del paese di produzione, per quanto riguarda lo status giuridico della zona di produzione in termini di, a titolo esemplificativo, diritti d’uso del suolo, diritti di terzi, e disciplina fiscale;

  3. preliminarmente alla loro immissione o messa a disposizione sul mercato dell’Unione Europea, essere corredati da una dichiarazione di dovuta diligenza (due diligence), da mettere a disposizione dell’Autorità nazionale competente – in Italia, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – tramite il sistema di informazione in fase di implementazione.


L’emissione della dichiarazione di dovuta diligenza comporta il previo esercizio di una dovuta diligenza volta a:

  • raccogliere e conservare informazioni, dati, documenti rilevanti (tra i quali figura la geolocalizzazione degli appezzamenti di terreno) che dimostrino la conformità delle materie prime interessate e prodotti interessati al Regolamento; 

  • valutare il rischio di non conformità delle materie prime interessate e prodotti interessati sulla base dei criteri elencati dal Regolamento, come il rischio attribuito al paese di produzione o la diffusione della deforestazione o degrado forestale in quest’ultimo;  

  • mettere in atto misure e procedure di attenuazione del rischio di non conformità laddove esso non sia risultato non trascurabile;

  • redigere la dichiarazione di dovuta diligenza se il rischio di non conformità è nullo o trascurabile.


L’esercizio della dovuta diligenza implica la definizione e il mantenimento di un vero e proprio sistema di dovuta diligenza, vale a dire un insieme di procedure e misure in grado di garantire la conformità delle materie prime interessate e dei prodotti interessati ai requisiti di cui al Regolamento. Tale sistema dovrà essere riesaminato almeno una volta l’anno e costituire oggetto di una relazione annuale cui deve essere data la più ampia diffusione possibile, anche tramite web. 


A far data dal 30 giugno 2025, il Regolamento obbligherà anche operatori PMI e commercianti PMI. Gli obblighi previsti in capo a tali soggetti riproducono in gran parte i già accennati contenuti della dovuta diligenza, pur con talune semplificazioni, introdotte al fine di non gravare oltre modo sulle piccole e medie imprese.


Risulta evidente come il Regolamento richieda ai soggetti destinatari di condurre una rigorosa analisi e gestione della propria supply chain, impattando in tal modo su un numero considerevole di soggetti, inclusi produttori e fornitori situati in paesi terzi, che intrattengono o siano interessati ad intrattenere rapporti commerciali con operatori e commercianti dell’Unione Europea.


La violazione degli obblighi comporterà l’applicazione di sanzioni particolarmente severe che il Regolamento rimette agli Stati membri di determinare. Tra di esse si menzionano: la sanzione pecuniaria il cui importo per le persone giuridiche è previsto che sia nel massimo almeno pari al 4% del fatturato totale annuo; la confisca dei prodotti interessati e dei proventi ottenuti grazie ad un’operazione avente ad oggetto i primi; l’esclusione temporanea, per un periodo massimo di 12 mesi, dalle procedure di appalto pubblico e dall’accesso ai finanziamenti pubblici; il divieto temporaneo di immettere o rendere disponibili sul mercato o di esportare le materie prime interessate e i prodotti interessati.

 

Si pongono pertanto per i soggetti destinatari del Regolamento e le rispettive supply chain nuove sfide in materia di (global) compliance (integrata) quale quella della deforestazione zero.

 



[1] In ogni caso, gli obblighi si applicano ai soli operatori e commercianti che hanno sede nel territorio dell’Unione Europea. Qualora le materie prime interessate o i prodotti interessati siano immessi sul mercato da una persona fisica o giuridica stabilita al di fuori dell’Unione Europea, la prima persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione Europea che mette tali materie prime interessate o prodotti interessati a disposizione sul mercato, dunque il commerciante-importatore, è considerata un operatore ai sensi del Regolamento in commento. 

 

 


Autore:   Beatrice Facci

Contatto:  Avv. Luisa Romano    l.romano@bergsmore.com

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