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RUSSIA - LA REVISIONE DEL PREZZO NEI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA E DI APPALTO ALLA LUCE DEL DIRITTO RUSSO


Attualmente, la problematica relativa all’incremento del prezzo delle materie prime sta esercitando un’influenza notevole sui rapporti commerciali, riflettendosi inevitabilmente sui costi di produzione e sull’effettiva capacità delle imprese non solo di riuscire a mantenere il proprio margine di profitto ma a volte anche solo di riuscire ad adempiere ai propri obblighi, in particolare in relazione ai contratti di compravendita e di appalto.


Il tema non è assolutamente estraneo al diritto italiano, tuttavia occorre domandarsi come ci si debba comportare in occasione della negoziazione e della conclusione di un contratto di compravendita (in tutte le sue declinazioni) o di appalto nel caso in cui la propria controparte sia russa e chieda l’applicazione del diritto della Federazione Russa.


Nel caso della compravendita (in russo: dogovor kuply-prodazhi) in tutte le sue declinazioni, il diritto civile della Federazione Russa contiene un primo possibile rimedio al paragrafo 3 dell’articolo 485 del Grazhdanskij Kodeks (Codice Civile, “GK”), stabilendo infatti che nei casi in cui il contratto di compravendita preveda che il prezzo dei beni venduti sia soggetto a modifica con riferimento ai criteri che ne determinano il costo (es. costi di produzione, spese, etc.), ma non sia prevista la modalità di revisione del prezzo, questo sarà determinato sulla base del rapporto di determinazione del costo: 1) al momento della conclusione del contratto, e 2) al momento della consegna dei beni prevista dallo stesso (o, se non prevista espressamente, determinata in base ai criteri previsti dal GK).


Ad ogni modo, in caso di ritardo nell’adempimento dell’obbligo di consegna dei beni da parte del venditore, non si terrà conto dell’eventuale differenza di prezzo dei beni intercorsa nel periodo di tempo che separa la data della consegna prevista e la data della consegna effettiva.


Questa regola di portata generale ammette delle deroghe non solo nei casi in cui le parti abbiano previsto diversamente nel contratto, ma anche in specifiche ipotesi previste dalla legge russa o quando sia richiesto dalla natura dell’obbligazione stessa.


Al fine di poter richiedere una revisione del prezzo, dunque, le parti dovranno prevedere una tale possibilità nel contratto, senza tuttavia avere l’obbligo di indicare una specifica procedura di revisione (pur essendo comunque consigliabile).


Nella tabella che segue, un rapido esempio di come procedere al calcolo sulla base delle regole generali previste dal GK:

 

Costo di produzione al momento della conclusione del contratto: 5 euro

Prezzo del bene pattuito nel contratto: 10 euro

Costo di produzione al momento della consegna del bene: 7 euro

Variazione del prezzo: (10 x 7) : 5 = 14 euro

Fig. 1 Esempio di revisione dei prezzi nella compravendita

 

Diversamente, invece, per quanto riguarda la disciplina applicabile nel contratto d’appalto (in russo: dogovor podryada). La determinazione iniziale del prezzo del contratto, in tali ipotesi, può essere operata secondo due diverse modalità (art. 709 GK):


  1. la modalità “fissa” (tvyòrdaya); e

  2. la modalità “approssimativa” (priblizitel’naya).


La modalità “fissa”, che opera automaticamente in assenza di diversa determinazione contrattuale, impedisce la revisione del prezzo (sia in aumento che in diminuzione) anche nei casi in cui al momento della conclusione del contratto le parti abbiano escluso la possibilità di stabilire l’oggetto complessivo dei lavori.


Tuttavia, nelle ipotesi di aumento del costo dei materiali (o dei servizi forniti da terzi) che sia essenziale e che non fosse possibile prevedere al momento della conclusione del contratto, l’appaltatore avrà il diritto di richiedere l’adeguamento del prezzo delle opere da realizzare. L’aumento del prezzo sarà considerato essenziale quando le parti, se lo avessero potuto prevedere, non avrebbero concluso il contratto o lo avrebbero concluso a condizioni sostanzialmente diverse. In caso di rifiuto di rivedere il prezzo da parte del committente, l’appaltatore avrà il diritto di chiedere la risoluzione del contratto ex art. 451 GK per mutamento essenziale delle circostanze. La giurisprudenza, inoltre, tende a consentire all’appaltatore di richiedere l’adattamento del prezzo fino al momento della firma dell’atto di accettazione delle opere finite da parte del committente.


La modalità “approssimativa”, invece, prevede la fissazione nel contratto di un prezzo flessibile, che potrà oscillare entro tale limite sulla base delle spese effettivamente sopportate dall’appaltatore (e verrà conteggiato al termine dei lavori). Sarà dunque possibile, in sede di negoziazione del contratto e del prezzo approssimativo, tenere conto delle possibili variazioni di prezzo delle materie prime in rialzo.


Tuttavia, il limite presentato dal prezzo approssimativo non potrà essere superato se non nei casi in cui: 1) l’aumento del prezzo sia essenziale; e 2) sia dovuto alla realizzazione di lavori aggiuntivi (e non nel caso di variazioni). Solo nell’ipotesi in cui ricorrano queste due circostanze, collegate tra loro da nesso causale, l’appaltatore avrà il diritto di comunicare tempestivamente al committente l’inidoneità del prezzo convenuto, richiedendo la revisione dello stesso ovvero, in caso di diniego, la risoluzione del contratto. L’appaltatore perderà tale diritto nel caso in cui non provveda ad informare il committente nei tempi previsti, ed in tale ipotesi sarà tenuto ad adempiere nei limiti del prezzo approssimativo precedentemente concordato.

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