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CASO SUPERLEGA: UNA NUOVA PAGINA NELLA GESTIONE DEL CALCIO INTERNAZIONALE?

Aggiornamento: 31 gen


Lo scorso 21 dicembre la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata sulla condotta tenuta dalla Fédération internationale de football association (“FIFA”) e dalla Union of European Football Associations (“UEFA”) rispetto al progetto Superlega (i.e., l’intenzione da parte di 12 club europei appartenenti alle federazioni calcistiche spagnola, italiana e inglese, di dar vita una nuova competizione calcistica tra club a livello internazionale, estranea al controllo di FIFA e UEFA), andando molto probabilmente a porre una pietra miliare nella gestione dei diritti economici e finanziari legati al mondo del calcio.

Ciò che emerge dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea è che il vaglio dei giudici lussemburghesi, esito delle questioni preliminari sollevate dal Juzgado de lo Mercantil de Madrid ai sensi dell’articolo 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (“TFUE”), si è concentrato sulla verifica delle norme statutarie e delle condotte poste in essere da FIFA e UEFA al fine di verificare se le predette associazioni calcistiche abbiano concretamente ristretto – o possano aver potenzialmente ristretto – la concorrenza all’interno del mercato unico europeo, integrando dunque degli illeciti antitrust in violazione di quanto previsto dagli articoli 102 e 101 del TFUE.

Secondo quanto previsto dagli statuti della FIFA nonché dai relativi regolamenti disciplinanti le gare internazionali, infatti, la stessa associazione detiene:

  1. il potere di veto alla partecipazione di club e giocatori ad altre associazioni calcistiche sovranazionali diverse dalla FIFA e dalle relative sei confederazioni regionali associate alla stessa, tra cui la UEFA1, a pena di esclusione degli stessi club o giocatori da qualsivoglia competizione internazionale organizzata dalla FIFA stessa o dalle confederazioni associate;

  2. il potere di veto all’organizzazione di gare internazionali da parte di club appartenenti alle confederazioni associate alla FIFA, anche indirettamente, per il tramite di associazioni calcistiche nazionali;

  3. in via originaria, assieme ai suoi membri, tutti i diritti originati dalle competizioni autorizzate dalla stessa FIFA, tra tutti, i diritti di natura finanziaria relativi alle stesse, i diritti di broadcasting nonché diritti promozionali e di marketing.

Allo stesso modo, lo statuto della UEFA prevede:

  1. la giurisdizione esclusiva della UEFA per l’organizzazione o l’abolizione di tornei internazionali tra club appartenenti a federazioni affiliate alla UEFA;

  2. la necessaria approvazione da parte della stessa associazione europea e/o della FIFA di tutte le gare internazionali organizzate in territorio europeo;

  3. il nullaosta delle UEFA per la costituzione di nuove intese e/o alleanze tra federazioni nazionali associate alla UEFA e/o club affiliati alle stesse.

Alla luce di quanto sopra e dato il categorico rifiuto da parte di FIFA e UEFA a vagliare l’ammissibilità del progetto Superlega2, la corte commerciale madrilena ha rinviato alla Corte di Giustizia Europea l’interrogativo circa il possibile abuso di posizione dominante esercitato da parte delle predette associazioni, richiedendo quindi un’interpretazione di quanto previsto dall’articolo 102 TFUE, nonché la sussistenza di un’intesa commerciale scorretta avente quale oggetto o effetto quello di restringere la concorrenza tra imprese (nel caso di specie, associazioni o club) operanti in territorio europeo, richiedendo pertanto un’interpretazione di quanto previsto dall’articolo 101 TFUE.

Secondo quanto previsto dalle norme europee sulla concorrenza, applicabili anche alle associazioni e società attive nel settore dello sport dal momento che le stesse svolgono attività economiche e remunerative1, un’impresa (da intendersi qualsivoglia ente che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e/o finanziario) esercita un abuso della propria posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE ogniqualvolta utilizzi la propria predominanza al fine di minare la libera concorrenza di imprese o associazioni concorrenti (e.g., creazione di barriere economiche o fattuali per impedire o rendere difficoltoso l’accesso o la persistenza di start-up o imprese concorrenti sul mercato) creando un danno diretto o indiretto nei confronti dei consumatori.

L’articolo 101 TFUE, diversamente, esclude la liceità di accordi, decisioni di associazioni / società e pratiche concertate aventi ad oggetto o per effetto la restrizione la libera concorrenza tra imprese o associazioni (e.g., intese per regolare il prezzo, intese per escludere la distribuzione di certi beni e/o servizi in un dato territorio ecc.) andando quindi a creare un danno diretto o indiretto nei confronti dei consumatori.

Esaminate le circostanze di fatto, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito in primis che, sulla base di un’autentica interpretazione di quanto previsto dall’articolo 102 TFUE, FIFA e UEFA senza dubbio ricoprono una posizione di predominanza sul mercato essendo le uniche associazioni chiamate a regolare le gare sovranazionali tra club calcistici rispettivamente a livello mondiale ed europeo. Ciò premesso, i giudici europei hanno stabilito che, salvo il caso in cui non vengano dimostrate debite giustificazioni avanti il Juzgado de lo Mercantil de Madrid, entrambe le associazioni calcistiche sopra citate hanno integrato un abuso di posizione dominante, data la loro totale e completa arbitrarietà nel valutare la possibile creazione di una nuova organizzazione ovvero nell’ammettere eventuali competizioni internazionali, diverse e ulteriori rispetto a quelle già organizzate da FIFA e UEFA, tra club già appartenenti a queste ultime per il tramite delle loro federazioni nazionali, rende di fatto impossibile l’accesso al mercato sportivo a potenziali competitor.

Sebbene sia infatti ammesso, in astratto, un vaglio preliminare all’accesso al mercato da parte di FIFA e UEFA, che sono associazioni aventi come obiettivo ultimo quello di regolare l’organizzazione del gioco del calcio a livello mondiale ed europeo al fine di salvaguardarne l’integrità e proteggerlo da eventuali abusi, il fatto che non esistano regole e procedure oggettive capaci di evitare il potenziale conflitto di interessi economico tra le associazioni emergenti e quelle già attive, con tanto di possibili sanzioni irrogate sia a club che a singoli professionisti, rende la condotta di FIFA e UEFA contraria ai principi di cui all’articolo 102 TFUE. Tale sistema impedisce, infatti, l’accesso al mercato a nuovi organismi, potenzialmente di pari efficienza rispetto a FIFA e UEFA, diminuendo la competizione tra imprese o associazioni a discapito di club, giocatori professionisti e, non da ultimo, di consumatori finali.

Per le stesse ragioni sopra elencate, la Corte di Giustizia Europea ha altresì stabilito che, sulla base di un’autentica interpretazione di quanto previsto dall’articolo 101 TFUE e fatto sempre salvo il caso in cui non vengano dimostrate debite giustificazioni avanti il Juzgado de lo Mercantil de Madrid, i principi contenuti nello stesso articolo dovrebbero intendersi violati posto che il contenuto statutario di FIFA e UEFA corrisponde a delle decisioni associative aventi ad oggetto la prevenzione della libera concorrenza tra impese, capaci di rinforzare le barriere di ingresso al mercato per potenziali imprese o associazioni competitor.

Infine, i giudici lussemburghesi hanno considerato altrettanto contrarie all’interpretazione autentica di quanto previsto dall’articolo 101 e 102 TFUE le previsioni aventi ad oggetto l’esclusivo utilizzo da parte delle sole FIFA e UEFA dei diritti di marketing relativi alle competizioni internazionali dalle stesse organizzate o approvate.

Quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza sopra riassunta, pur richiamando principi elementari del diritto antitrust europeo, andrà molto probabilmente a rivoluzionare la gestione sportiva ed economica delle competizioni calcistiche europee ed internazionali, aprendo la possibilità a radicali cambiamenti del sistema calcistico fin d’ora conosciuto. La qualificazione giuridica della già sospetta

 

1 Le sei confederazioni regionali associate alla FIFA sono: CAF (Africa), AFC (Asia e Australia), UEFA (Europa), CONCACAF (Nord & Centro America e Caraibi), OFC (Oceania) and CONMEBOL (Sud America).

2 In data 21 gennaio 2021, a seguito della resa pubblica del progetto Superlega, la FIFA (https://www.fifa.com/about-fifa/associations/news/statement-by-fifa-and-the-six-confederations) e la UEFA (https://www.uefa.com/insideuefa/about-uefa/news/0265-1162b4daabdc-011165939444-1000–statement-by-fifa-and-the-six-confederations/) hanno pubblicato sui relativi siti web ufficiali un comunicato congiunto di categorico rifiuto rispetto al predetto progetto.

3 Tra tutti, decisione del 1° Luglio 2008, MOTOE, C‑49/07, EU:C:2008:376, e del 26 Gennaio 2005, Piau v Commission, T‑193/02, EU;T;2005;22



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